Accesso Documentale
Accesso agli atti
Per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, in conformità alle vigenti disposizioni in materia (Legge n. 241/1990, DPR 184/2006, Legge Regionale n. 1/2012), la Fondazione Senatore Grossi - Franzini, gestore di pubblico servizio di R.S.A., in regime di accreditamento e contrattualizzazione con Regione Lombardia, applicandosi le norme previste per “concessionario di servizio pubblico”, e LIMITATAMENTE ed ESCLUSIVAMENTE a TALI SERVIZI assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi formati dalle RSA o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa stessa.
Cos'è il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
E’ il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
La domanda può essere presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato: legale rappresentante, difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.
Modalità di esercizio
È possibile richiedere ogni documento amministrativo inteso quale rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti.
I documenti possono essere interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, che siano detenuti dalla Pubblica Amministrazione o concessionario di Servizio Pubblico e che concernano attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura sostanziale pubblica o privata.
Nel caso di accesso formale il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, fatti salvi i casi di sospensione o differimento.
In ogni caso il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato, e l'interessato deve eventualmente presentare una nuova istanza per poter ottenere l'accesso.
Il D.Lgs. 33/2013 stabilisce che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e disponibili gratuitamente.
Costo per la riproduzione dei documenti
Il rilascio di copie dei documenti è subordinato al pagamento anticipato degli eventuali costi di riproduzione e di ricerca:
- € 0,25 per facciata di ogni copia cartacea, a partire dalla prima facciata;
- nel caso in cui la ricerca o la predisposizione di copie richieda il ricorso a fornitori esterni o riguardi particolari modalità di riproduzione, i relativi costi saranno tempestivamente comunicati al richiedente.
Nel caso le copie vengano consegnate contestualmente alla domanda di accesso, le spese di riproduzione devono essere versate dal richiedente prima del rilascio delle stesse.
In caso di spedizione della documentazione a domicilio, tramite raccomandata A.R., il richiedente provvederà al pagamento anticipato dell’importo complessivo (spese di spedizione più il costo di riproduzione).
Il pagamento deve essere effettuato:
- tramite bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo Centropadana, filiale di Via Manzoni n° 5, Somaglia, al seguente codice IBAN: IT 83 O 08324 33890 000000181426, indicando la causale di cui sopra.
Per il rilascio delle copie in bollo, l’interessato fornisce all’Ufficio competente le marche da bollo nel numero necessario, calcolate in base a quanto prescritto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i. (1 marca ogni 4 facciate).
Nel caso in cui l’interessato, per qualsiasi motivo, non provveda al ritiro delle copie richieste, lo stesso è comunque tenuto al pagamento dei costi sostenuti.
Per ottenere copia della documentazione sanitaria è richiesto un contributo anticipato (non rimborsabile) di:
- € 15,00 per cartella clinica;
- € 7,00 per referti;
- € 10,00 per cartelle ambulatoriali;
- € 7,00 per esami su CD o DVD.
In caso di spedizione della documentazione a domicilio, tramite raccomandata A.R., sono da aggiungere le spese postali per l’invio.
Norme che regolano il diritto di accesso
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- D.P.R. 12/4/2006 n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”.
- Legge Regionale 1 febbraio 2012, n. 1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”.
- D.LGS.14 marzo 2013, n.33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sanitari (Deliberazione n. 280 del 15/03/2016)